ESTEROMETRO
Dal 1 gennaio 2019 sostituirà lo spesometro: sono riepilogate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti, non stabiliti, ancorchè identificati.
La comunicazione non è obbligatoria per le predette operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale ovvero per le quali siano emesse e ricevute e-fatture.
Tra le operazioni ricomprese ritroviamo le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e servizi nonché le prestazioni di servizi da e verso operatori extra- Ue.
L’invio deve essere effettuato mensilmente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quelli di emissione o ricezione della fattura.
Il file xml da trasmettere deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio e cioè il soggetto obbligato o il suo delegato.
MARCA DA BOLLO
Tabella riassuntiva dei casi di applicabilità/esenzione della marca da bollo su fattura:
Ambito IVA | Operazioni | Fattispecie | Imposta di bollo di € 2 per importi superiori a € 77,47 |
Operazioni IVA D.P.R. 633/1972 | Imponibili | Imponibile IVA (4%, 10%, 22%) | NO |
Articolo 17: Inversione Contabile “nazionale” – Reverse charge | NO | ||
Articolo 17-ter: Split Payment | NO | ||
Articolo 74: IVA assolta all’origine (editoria, ricariche telefoniche) | NO | ||
Esenti | Articolo 10 DPR 633/72 | SI | |
Non Imponibili | Articolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali | NO | |
Articolo 8 c) e 8 bis: cessioni con lettera d’intento e operazioni assimilate a esportazioni | SI | ||
Escluse | Articolo 15DPR 633/72 | SI | |
Operazioni fuori campo IVA D.P.R. 633/1972 | Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori campo IVA | SI | |
Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: regime forfettario | SI | ||
Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011:(regime di vantaggio – minimi) | SI |
n.b.: Nel caso di fatture con importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori ad Euro 77,47.
Fattura elettronica e marca da bollo
In determinati casi la fattura elettronica deve essere emessa con l’applicazione del bollo, tenendo ovviamente presente che in questi casi non è possibile utilizzare la classica marca da bollo utilizzabile per le fatture cartacee.
Il decreto Mef pubblicato in gazzetta ufficiale del 7 Gennaio 2019, stabilisce che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre dovrà essere effettuato da chi emette la fattura entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
Sarà l’Agenzia delle Entrate a render noto l’importo dell’imposta dovuta, in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al SdI a partire dal 1° gennaio 2019.
L’importo da pagare sarà riportato all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e l’imposta potrà essere versata mediante il servizio presente online, con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Le novità sul pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si applicheranno a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2019.